I servizi offerti dagli Ufficio di stima degli edifici si rivolgono principalmente a tutti i clienti delle compagnie di assicurazione affiliate all’ASA, ma possono essere fruiti anche dai privati che desiderano far stimare il loro edificio.

 

Funzione

Composto da esperti di costruzioni, l’Ufficio di stima degli edifici ha come obiettivo principale quello di determinare il valore di assicurazione. La stima dell’edificio fornisce all’assicuratore e al contraente tutte le informazioni necessarie per la stipula della polizza assicurativa.

Da quando è stato integrato nella SVV Solution SA, l’Ufficio di stima degli edifici può proporre il servizio di stima del valore assicurato e del valore venale dell’edificio anche ai clienti privati.

 

Tipologie di stima

Le compagnie di assicurazione e i clienti privati possono scegliere fra quattro tipologie di stima: dalla semplice stima online che l’assicuratore e il cliente intraprendono da soli e senza il supporto dei periti fino a quella effettuata da un perito estimatore sul posto.

 

Contenuto della stima

Il contenuto della stima dipende dalla tipologia prescelta. Oltre al calcolo del valore a nuovo, può comprendere una descrizione dell’oggetto con l’indicazione dell’ubicazione, una descrizione della sostanza edificata, del tipo di costruzione, dei vani, del volume dell’edificio e una valutazione delle condizioni in cui versa lo stabile.

La stima effettuata dall’Ufficio di stima degli edifici garantisce a compagnie di assicurazione e contraenti che gli stabili assicurati sono stati analizzati e valutati da esperti comprovati di costruzioni, secondo criteri omogenei.

 

Costo della stima

Ciascuna compagnia di assicurazione stabilisce, entro i limiti delle norme di legge, quali stabili far stimare e in quali casi farsi carico dei costi della stima. Per l’assunzione dei costi da parte dell’assicuratore sono determinanti esclusivamente le direttive adottate dall’assicuratore stesso.

Nel caso in cui un assicuratore non si faccia carico dei costi della stima, il proprietario dello stabile può incaricare direttamente l’Ufficio di stima degli edifici. In questo caso, dovrà sostenerne in prima persona i costi.

 

Territorialità

Gli esperti dell’Ufficio di stima degli edifici stimano soltanto oggetti immobiliari ubicati nei cantoni che non conoscono il monopolio cantonale sull’assicurazione stabili, ossia i Cantoni Appenzello Interno, Ginevra, Obvaldo, Svitto, Ticino, Uri, Vallese e il Principato del Liechtenstein.

 

Organizzazione

Ogni Cantone e il Principato del Liechtenstein possiedono un ufficio centrale che è responsabile della gestione tecnica ed amministrativa degli incarichi e che garantisce la fluidità della collaborazione con le compagnie di assicurazione e i contraenti. I Cantoni Uri, Svitto, Obvaldo, Ticino e Appenzello Interno condividono un unico ufficio amministrativo.

 

Basi legali

Ogni Cantone e il Principato del Liechtenstein possiedono basi legali proprie per quanto riguarda l’assicurazione contro l’incendio. Nella maggior parte dei Cantoni svizzeri vige un’assicurazione cantonale degli stabili, con l’eccezione rappresentata dai Cantoni Ginevra, Obvaldo, Uri, Svitto, Ticino, Vallese e Appenzello Interno. In questi Cantoni, così come nel Principato del Liechtenstein, gli stabili sono assicurati contro incendio e danni della natura da assicurazioni private. Nelle seguenti regioni l’assicurazione degli edifici contro incendio e danni della natura non è obbligatoria:

Nelle seguenti regioni l’assicurazione degli edifici contro incendio e danni della natura è obbligatoria per legge:

Nei Cantoni elencati, così come nel Principato del Liechtenstein, i proprietari di stabili sono liberi di scegliere il proprio assicuratore.

Anche nei Cantoni non compresi nell’elenco è previsto un obbligo di assicurazione, ma qui gli stabili devono essere obbligatoriamente assicurati presso la relativa assicurazione cantonale degli stabili. Se il vostro immobile è ubicato in uno dei Cantoni che prevede un’assicurazione cantonale degli stabili, siete pregati di rivolgere le vostre domande all’istituto competente.