FAQ

Ufficio di stima degli edifici

L’Ufficio di stima degli edifici è un organo indipendente fondato dall’ASA (Associazione Svizzera d’Assicurazioni). Offre i suoi servizi prevalentemente alle compagnie di assicurazione che sono affiliate all’ASA.

Domanda per la stima del valore venale

Le compagnie di assicurazione affiliate all’ASA possono presentare domanda per la stima dei loro stabili utilizzando la piattaforma informatica comune. Gli assicuratori che non sono membri dell’ASA possono rivolgersi all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

I clienti privati che desiderano una stima del loro stabile sono pregati di rivolgersi alla loro compagnia di assicurazione.

Valore di assicurazione

Il valore stimato corrisponde al costo di ricostruzione al valore a nuovo di un edificio avente le stesse dimensioni, il medesimo standard costruttivo e la stessa ubicazione di quello esistente. La svalutazione tecnica non viene considerata, poiché si tiene conto sempre del valore a nuovo. I costi di ripristino o di ricostruzione comprendono sostanzialmente le seguenti voci secondo il codice dei costi di costruzione (CCC):

  • Costruzione grezza 1 (CCC 21)

  • Costruzione grezza 2 (CCC 22)

  • Impianti elettrici (CCC 23)

  • Impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (CCC 24)

  • Impianti sanitari (CCC 25)

  • Finiture 1 (CCC 27)

  • Finiture 2 (CCC 28)

  • Onorari (CCC 29)

I costi corrispondono dunque ai costi totali di CCC 2 (edificio), ad esclusione dello scavo di fondazione (CCC 20).

Il valore di assicurazione non comprende le seguenti voci:

  • Fondo

  • Lavori preparatori

  • Fondazioni speciali

  • Emolumenti

  • Attrezzature d’esercizio

  • Lavori esterni

  • Commissione per la venditaFiniture speciali dei comproprietari (PPP)

Le norme per l’assicurazione di stabili (CH: edizione 2012; FL: linee guida FMA 2012/3) forniscono maggiori informazioni sulle esatte delimitazioni e le convenzioni particolari. Il valore venale non è tenuto in considerazione.

Protezione dei dati

Per ragioni di protezione dei dati, il risultato della stima dell’edificio può essere comunicato soltanto alla compagnia e/o al contraente che hanno conferito il mandato di stima.

Per questo, gli estimatori di edifici non sono autorizzati a rilasciare copie del foglio di stima ad altre compagnie, a meno che la compagnia di assicurazione non faccia sottoscrivere al proprietario dello stabile una dichiarazione con la quale egli acconsente affinché l’estimatore consegni copia del foglio di stima alla compagnia interessata. Una volta muniti di tale dichiarazione, è possibile richiedere la copia desiderata presso l’Ufficio.

  • La compagnia di assicurazione deve presentare all’Ufficio di stima degli edifici una copia della proposta sottoscritta o della polizza.

Domande di carattere assicurativo

Per adeguare costantemente il valore di assicurazione ai costi di costruzione attuali, è fondamentale che il valore di assicurazione sia indicizzato. Le compagnie affiliate all’Associazione Svizzera d’Assicurazioni applicano l’indice zurighese dei prezzi dell’edilizia abitativa.

Nel Canton Ginevra, la base dell’indicizzazione è rappresentata dall’indice ginevrino dei costi di costruzione.

Stime particolare

Le norme sull’assicurazione di stabili non contengono disposizioni riguardanti la comproprietà ovvero la proprietà per piani. I gruppi di esperti competenti dell’ASAC hanno stabilito che in questi casi (anche per la comproprietà) occorre sempre stimare l’intero edificio come unità.

Le migliorie aggiunte dai proprietari non sono in genere oggetto di stima. Sul verbale di stima occorre indicare che sono state escluse le aggiunte/finiture eseguite dal proprietario (solo finiture standard). Se le migliorie aggiunte dai singoli proprietari sono oggetto di stima (stima S), è necessario annotarlo sul verbale indicando i valori corrispondenti per ciascun proprietario.

Per le case terrazzate in comproprietà o proprietà per piani si procede allo stesso modo.

Domande tecniche

La norma SIA 116 «Norma per il calcolo del prezzo al metro cubo degli edifici» è stata pubblicata nel 1952 dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti.

Nell’ottobre 2003, questa norma è stata sostituita dalla nuova norma SIA 416 «Superfici e volumi di edifici».

Dal 1° gennaio 2005, le stime per l’assicurazione contro l’incendio sono generalmente effettuate secondo la nuova norma.

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Note legali